RSU

RSU è l'acronimo di Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Sono eletti 3 rappresentanti dei lavoratori (tra tutto il personale docente e il personale ATA) che dureranno in carica 3 anni. Le R.S.U. sono titolari delle relazioni sindacali e definiscono con il Dirigente il cosiddetto "contratto integrativo di istituto".

Nelle ultime elezioni (Dic-2006) nel nostro istituto sono stati eletti come rappresentanti RSU :

  • Cippitelli Anna Maria (collaboratrice scolastica)
  • Patti Rosario (docente)
  • Sabbatinelli Giuliano (collaboratore scolastico)

     

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A R T .  6  -  R E L A Z I O N I  A  L I V E L L O DI ISTITUZIONE SCOLASTICA


1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l’autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. SONO MATERIE DI INFORMAZIONE PREVENTIVA ANNUALE LE SEGUENTI:
a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;


b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;


c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;


d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;


e. utilizzazione dei servizi sociali;


f.  criteri  di  individuazione  e  modalità  di  utilizzazione  del  personale  in  progetti  derivanti  da  specifiche  disposizioni  legislative,nonchè  da  convenzioni,  intese  o  accordi  di  programma  stipulati  dalla  singola  istituzione  scolastica  o  dall'Amministrazione
scolastica periferica con altri enti e istituzioni;


g. tutte le materie oggetto di contrattazione;

SONO MATERIE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA LE SEGUENTI:
h. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e  al  piano delle attività  e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;


i.  criteri  riguardanti  le  assegnazioni  del  personale  docente,  educativo  ed  ATA  alle  sezioni  staccate  e  ai  plessi,  ricadute sull'organizzazione  del  lavoro  e  del  servizio  derivanti  dall'intensificazione  delle  prestazioni  legate  alla  definizione  dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;


j. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;


k. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;


l. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA,  compresi  i  compensi  relativi  ai  progetti  nazionali  e comunitari;


m. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative.  Queste
ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre.
La contrattazione di cui sopra si svolge con  cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto.
Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, le questioni controverse potranno dalle
Parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui all’art. 4, comma 4, lettera d), che fornirà la propria assistenza.

SONO MATERIE DI INFORMAZIONE SUCCESSIVA LE SEGUENTI:
n. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

o. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.

3.  Le  informazioni  previste  dal  presente  articolo  sono  fornite  nel  corso  di  appositi  incontri,  unitamente  alla  relativa documentazione.

4. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e,
per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.
I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate entro il 31 agosto.

5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di
comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.

6. I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 48 del d.lgs. n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo
i ntegrativo  definita  dalla  delegazione  trattante  è  inviata  dal  dirigente  scolastico  per  il  controllo,  entro  5  giorni,  corredata
dall'apposita  relazione  illustrativa  tecnico  finanziaria.  Trascorsi  30  giorni  senza  rilievi,  il  contratto  collettivo  integrativo  viene
definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle
organizzazioni sindacali di cui al successivo art. 7, ai fini della riapertura della contrattazione.